In applicazione dell’art. 3 del D.L. 27/2019, convertito dalla L. 44/2019, tutte le imprese che fabbricano prodotti lattiero-caseari, previsti dai DD.MM. del MIPAAF del 6 e del 26 agosto 2021, sono tenute a degli adempimenti di registrazione.
In particolare, sono coinvolte:
– aziende di produzione del latte bovino, ovino, caprino;
– piccoli produttori di latte bovino e/o ovicaprino;
– primi acquirenti di latte ovino, bovino, caprino;
– fabbricanti di prodotti lattiero-caseari di latte bovino e/o ovicaprino.
Tali imprese devono innanzitutto iscriversi al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). Per l’accesso al SIAN l’impresa, qualora non possieda già le credenziali, dovrà rivolgersi ad AGEA o all’amministrazione regionale di riferimento per ottenere un codice identificativo.
La Regione Puglia ha messo a disposizione sul proprio portale un apposito applicativo e una specifica procedura, che prevede la creazione di un pdf da inviare via PEC affinché possa essere generato un codice autorizzativo funzionale alla registrazione SIAN.
Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari sono obbligate a registrare nella banca dati del SIAN, entro il 20° giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre:
– i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato nel trimestre precedente;
– i quantitativi di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente;
– le giacenze di magazzino aggiornate all’ultimo giorno del mese precedente la dichiarazione.
I dati possono essere trasmessi solo nei mesi sopra indicati.
Le dichiarazioni possono essere compilate, verificate e modificate dal primo giorno del mese in cui devono essere presentate e devono essere sottoscritte entro il giorno 20.
Sebbene l’obbligo di registrazione dei prodotti scatti dal 20 gennaio 2023, controlli e sanzioni possono essere effettuate solo con riferimento alle dichiarazioni successive a quella di luglio 2023 e quindi, a oggi, con riferimento alle dichiarazioni ottobre 2023 e gennaio 2024.
Le dichiarazioni effettuate in ritardo o in maniera non corretta (sebbene nei termini previsti) sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento, così come previsto dall’articolo 3, comma 4 del D.L. 27/2019.
I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative su almeno il 5% delle aziende interessate con l’estrazione di un campione degli operatori del settore dalla totalità delle aziende secondo i seguenti criteri:
– aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari segnalate dalle amministrazioni regionali, in base al controllo effettuato per la campagna precedente quella oggetto di controllo o su richieste specifiche;
– aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari che non hanno presentato dichiarazioni ovvero le hanno presentate oltre i termini;
– aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari censite e attive solo a partire dalla campagna oggetto di controllo;
– estrazione casuale.
Tanto premesso e per evitare che si accumulino ulteriori eventuali inadempienze, si ricorda che il 20 aprile p.v. sarà la prossima scadenza di dichiarazione.