L’INPS ha pubblicato la Circolare-numero-32-del-30-01-2025 con la quale fornisce le istruzioni in merito alla fruizione della Decontribuzione Sud PMI, alla luce della disciplina introdotta dalle Legge di Bilancio 2025.
Come noto, infatti, l’articolo 1, commi 406 e ss., della legge n. 207/2024, riconosce per il periodo 2025-2029 un esonero contributivo parziale (con esclusione dei contributi e premi INAIL) alle micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) che occupano lavoratori a tempo indeterminato (escluso apprendistato) in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Lo sgravio prevede un meccanismo di décalage dal 25% del 2025, al 20% per gli anni 2026-2028, fino al 15% per il 2029 e l’importo massimo mensile è pari a:
- 145 euro per il 2025, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;
- 125 euro per il 2026, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025;
- 125 euro per il 2027, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026;
- 100 euro per il 2028, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;
- 75 euro per il 2029, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Possono accedere al beneficio le micro, piccole e medie imprese, con esclusione del settore agricolo e di quello domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato a condizione che la sede di lavoro (intesa come unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori) sia collocata in una delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
In caso di lavoratori in somministrazione, l’esonero può essere fruito purché il lavoratore presti la propria attività lavorativa presso un utilizzatore ubicato in una delle Regioni indicate, indipendentemente dalla sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione, e a condizione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia sia stato instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.
MISURA DELL’INCENTIVO
Il beneficio è caratterizzato da una intensità decrescente negli anni con riguardo ai rapporti di lavoro che risultano instaurati al 31 dicembre dell’anno di riferimento precedente e con la previsione di un massimale mensile per ciascun lavoratore.
L’agevolazione, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro in una delle Regioni del Mezzogiorno, trova applicazione con riferimento a 12 mensilità.
Ne consegue, secondo quanto specificato dall’INPS, che:
- le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura;
- diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l’anno 2025).
In merito, invece, all’arco temporale di applicazione dell’agevolazione, l’INPS, contattata informalmente, ci ha confermato che l’esonero trova applicazione per ciascuna delle annualità considerate dalla norma. A titolo esemplificativo, per un contratto a tempo indeterminato che risulti instaurato alla data del 31 dicembre 2024 sarà possibile fruire dell’esonero per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 (applicando le relative percentuali) a condizione, ovviamente, che il rapporto di lavoro permanga nel corso del tempo e risulti, quindi, in essere al 31 dicembre di ciascun anno.
Decontribuzione Sud PMI:
- non è cumulabile con gli esoneri introdotti dal L. Coesione (D.L. n. 60/2024), ovvero il Bonus Giovani, il Bonus Donne ed il Bonus Zes Mezzogiorno. A tale riguardo, si segnala che i bonus rivolti a giovani e donne sono stati autorizzati dalla Commissione Europea e potranno quindi essere resi operativi attraverso i conseguenti decreti attuativi e istruzioni INPS;
- è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente (ad esempio, gli esoneri per l’assunzione di over 50 disoccupati da 12 mesi o di donne svantaggiate di cui alla legge 92/2012, l’incentivo per l’assunzione di disabili o quello per l’assunzione di beneficiari di NASpI) nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’ESONERO
Per il 2025 l’esonero spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – con esclusione dell’apprendistato, del lavoro intermittente (anche a tempo indeterminato), del lavoro agricolo e di quello domestico – instaurati, e quindi già esistenti, alla data del 31 dicembre 2024.
Per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione: a titolo esemplificativo, quindi, con riferimento al 2026 la Decontribuzione può trovare applicazione per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025.
Di conseguenza, nelle ipotesi di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura, anche se a tempo indeterminato, la decontribuzione non può trovare applicazione per l’intero anno di riferimento.
Lo scopo della norma, infatti, è quello di “premiare” la stabilità occupazionale, e quindi la permanenza del rapporto di lavoro, andando a fotografare la forza lavoro a tempo indeterminato alla fine di ciascun anno. Di conseguenza, non possono fruire dell’agevolazione quei rapporti che, ancorché a tempo indeterminato, vengono instaurati in corso d’anno e risolti prima del 31 dicembre dello stesso anno.
La decontribuzione può essere, inoltre, applicata anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato – sempre entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura – di precedenti contratti a termine.
AMMISSIONE ALL’INCENTIVO
I datori di lavoro interessati dovranno esporre nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali spetta l’esonero, indicando nell’elemento <CodiceCausale> il valore “DPMI”.
Sarà, poi, possibile recuperare l’esonero relativo al mese di gennaio 2025 esclusivamente attraverso i flussi Uniemens di competenza febbraio, marzo e aprile 2025.